Serie C, il Giudice Sportivo punisce la Curva dell'Ascoli per cori discriminatori

Serie C, il Giudice Sportivo punisce la Curva dell'Ascoli per cori discriminatoriTUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:00Altre notizie
di Giancarlo Cornacchia

l Giudice Sportivo di Serie C ha disposto la chiusura per una giornata della Curva Nord dello stadio Del Duca di Ascoli dopo che i tifosi marchigiani si sono resi colpevoli di cori "configuranti propaganda ideologica non consentita" e discriminatori nei confronti di altri soggetti. La pena è però sospesa per un anno. Questo il dispositivo completo: ASCOLI DEL 14 SETTEMBRE 2025 Il Giudice Sportivo, lette le relazioni dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega, osserva quanto segue. Nelle richiamate relazioni e nel referto si riferisce che: 1. al 17° minuto del secondo tempo, alcuni dei sostenitori della Società Ascoli, presenti nel Settore Curva Sud Ospiti, intonavano un coro configurante propaganda ideologica non consentita, ripetuto per due volte; 2. al termine della gara, dopo il rientro delle due squadre negli spogliatoi, intonavano un coro configurante propaganda ideologica non consentita, ripetuto per due volte. I predetti sostenitori erano presenti in circa 783 ed il 30% circa di essi si rendeva responsabile dei cori sopra riportati. Il comportamento tenuto dai sostenitori della Società ospitata, ad avviso di questo Giudice, integra in modo inconfutabile una propaganda ideologica non consentita, atteso il chiaro ed univoco contenuto di entrambi i cori intonati, entrambi, per due volte ciascuno. In conseguenza si deve ritenere applicabile il disposto di cui al 1° comma dell’art. 28 C.G.S. nella parte in cui recita «Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.» Per quanto attiene agli altri elementi essenziali richiesti per l’integrazione della fattispecie in esame, da una parte, va rilevato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura Federale, opportunamente posizionati tra le due panchine, sotto la Curva Sud Ospiti e sotto la Curva Nord nonché dal Commissario di Campo - Delegato di Lega. Rimanendo così, irrevocabilmente integrato il requisito della percezione della condotta. Passando all’esame dell’ulteriore elemento essenziale, ad avviso di questo Giudice, la dimensione dei cori si deve valutare rilevante e, quindi, integrata, in considerazione del numero complessivo di sostenitori (783) presenti nel Settore sopra richiamato nel momento di 14/49 perpetrazione della condotta, e della percentuale pari al 30% di coloro che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame.

Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, comma 4, C.G.S. e che vanno sanzionati come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera d), C.G.S., ovvero con l’obbligo per la Società ospitata di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori, nella misura di cui al dispositivo, ritenuta equa in considerazione delle modalità complessive dei fatti. In proposito vale rilevare che, dagli elementi istruttori acquisiti dalla Procura Federale e riportati nel relativo referto, emerge che i tifosi posizionati nella gara in oggetto nel Settore Curva Sud Ospiti abitualmente nelle gare casalinghe occupano il Settore Curva Nord dello Stadio del Duca Ascoli. Infine, si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S. P.Q.M. in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 26 e 28 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.: - delibera di sanzionare la Società ASCOLI con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord Stadio del Duca Ascoli, privo di spettatori. Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.