Elia Caprile diventa cittadino albanese. Il comunicato

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Oggi alle 19:15News
di Giancarlo Cornacchia

"DECRETO n. 523, del 19.10.2026 SULLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ALBANESE. Ai sensi dell’articolo 92, lettera “c”, e dell’articolo 93 della Costituzione, nonché degli articoli 9, 20 e seguenti della legge n. 113/2020, «Sulla cittadinanza», e successive modifiche, su proposta del Ministro dell’Interno, DECRETO: Articolo 1 La concessione della cittadinanza albanese, su sua richiesta, al cittadino: 1. Elia Luigi Caprile Articolo 2 Il presente decreto entra in vigore immediatamente e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA Bajram Bega".

Questo è il comunicato apparso presso La Gazzetta Ufficiale dell'Albania che annuncia la concessione della cittadinanza albanese per il portiere del Cagliari, Elia Caprile, che ha "sfruttato" il suo legame con la moglie. Questo potrebbe avere effetti anche per quanto concerne un'eventuale convocazione nella nazionale italiana? Lo chiarisce Eurosport: Caprile potrebbe diventare il portiere dell'Albania soltanto se: 1) la Federazione albanese richiedesse alla FIFA una nuova valutazione del caso, sulla base dell'emergere di elementi familiari che potrebbero legare il giocare al paese albanese; 2) se Caprile decidesse di trasferirsi stabilmente in Albania per un periodo continuativo di almeno 5 anni, una residenza però effettiva e non di facciata, diventando così potenzialmente convocabile nelle Aquile all'età di 30 anni.

Il testo dell'articolo prosegue

"L'articolo 9 della legge 113/2020 sulla cittadinanza dice che una persona può ricevere la cittadinanza se è di interesse nazionale. La cittadinanza albanese può essere acquisita da un cittadino straniero qualora questi non costituisca una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale della Repubblica di Albania, anche nei casi in cui la Repubblica di Albania abbia un interesse nazionale o un interesse nei settori dell’istruzione, della scienza, dell’arte, della cultura, dell’economia e dello sport. 1/1. Per un cittadino straniero che non abbia compiuto i 18 anni, la cittadinanza albanese ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere acquisita solo con il consenso di entrambi i genitori o del tutore legale, nonché con quello del minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni. 2. Ai fini dell’elaborazione di programmi speciali, della definizione di norme specifiche per controlli speciali di sicurezza e di idoneità secondo i più elevati standard, nonché del monitoraggio della loro attuazione, è istituita un’agenzia statale speciale sotto l’egida del ministro. L’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia sono approvati con decisione del Consiglio dei ministri. 3. I criteri per l’ottenimento della cittadinanza, in conformità con i programmi speciali di cui al punto 1 del presente articolo, le procedure di richiesta, le norme per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli necessari sono approvati con decisione del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del ministro e dei ministri competenti nei rispettivi ambiti di competenza. 4. Le disposizioni degli articoli 17 e 18 della presente legge non si applicano nei casi di acquisizione della cittadinanza".