GIUDICE SPORTIVO - Tante ammende ai club. Calhanoglu salta la prima dell'anno prossimo

Il giudice sportivo di Serie A dopo la trentottesima giornata di campionato ha squalificato per due giornate l'attaccante del Lecce Ante Rebic "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto a un assistente più volte un'espressione irriguardosa indirizzata agli ufficiali di gara. Inoltre, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolgeva una critica irrispettosa al direttore di gara" e il difensore della Lazio Alessio Romagnoli "per avere, al 48' del secondo tempo, affrontato un assistente con toni e atteggiamenti offensivi". Un turno di stop a: Ondrej Duda (Verona), Jaka Bijol (Udinese), Santiago Pierotti (Lecce), Pepe Reina (Como), Botond Balogh (Parma), Hakan Calhanoglu (Inter), Mehmet Celik (Roma), Gabriel Strefezza (Como).
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità di- retta in relazione al comportamento del proprio Presidente.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose aste di bandiera e bicchieri di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un bicchiere di plastica semipieno sul terreno di giuoco in direzione degli Ufficiali di gara; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi, fumogeni e una bottiglia d'acqua nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi so- stenitori, al termine della gara, lanciato un petardo e numerosi fumo- geni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.
b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della
tifoseria di altra Società.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per non avere, i propri soste- nitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; san- zione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato un petardo ed una bottiglietta di pla- stica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.
b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; san- zione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.